Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. La cittadinanza italiana è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza:

          a) allo straniero o all'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;

          b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano;

          c) allo straniero minorenne adottato da cittadino italiano;

          d) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno tre anni alle dipendenze dello Stato italiano;

          e) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

 

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          f) all'apolide che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          g) allo straniero che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          h) ai figli di stranieri nati sul territorio della Repubblica;

          i) al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei mesi ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale».