1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«1. La cittadinanza italiana è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza:
a) allo straniero o all'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano;
c) allo straniero minorenne adottato da cittadino italiano;
d) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno tre anni alle dipendenze dello Stato italiano;
e) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
f) all'apolide che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
g) allo straniero che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
h) ai figli di stranieri nati sul territorio della Repubblica;
i) al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei mesi ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale».